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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE: DEFINIZIONE E COMPETENZE

05-11-2024 12:50

Beatrice Lizzio

DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE: DEFINIZIONE E COMPETENZE

Cos’è il diritto penale internazionale, e cos’è la Corte penale internazionale di cui si sente parlare assiduamente? Il diritto penale internazionale

Cos’è il diritto penale internazionale, e cos’è la Corte penale internazionale di cui si sente parlare assiduamente?

 

Il diritto penale internazionale è quel diritto che ha ad oggetto crimini internazionali ovvero genocidio, crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l’umanità.

La Corte penale internazionale è un’istituzione che è stata voluta dalla comunità internazionale dal 1948, quando l’Assemblea generale dell’ONU, nella Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini di genocidio, aveva previsto la possibilità per gli Stati di poter instaurare giudizi sui crimini di genocidio dinanzi ad un apposito Tribunale internazionale.

A seguito dell’esperienza dei Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e in Ruanda, nel 1998 a Roma nasce la Corte penale internazionale e a seguito la firma dello Statuto di Roma che ne regola il funzionamento della Corte.

La Corte penale internazionale esercita la propria giurisdizione al territorio di ogni altro Stato ne faccia richiesta, ed è competente a giudicare crimini di particolare gravità all’interno della comunità internazionale.

 

Quali sono i crimini di particolare gravità?

-genocidio

-crimini contro l’umanità

-crimini di guerra

-crimini di aggressione

 

Il “genocidio” viene definito come quegli atti commessi con l’intenzione di distruggere un gruppo etnico razziale o religioso.

 

Per “crimini di guerra” si intendono quei comportamenti che sono commessi da parte degli Stati o da agenti statali in violazione di determinate norme come tortura o trattamenti inumani, grandi sofferenze o lesioni all’integrità fisica o alla salute, cattura di ostaggi, crimini contro i prigionieri di guerra, deportazione, trasferimento o detenzione illegale, o altre violazioni di leggi o di usi applicabili all’interno del diritto internazionale dei conflitti armati (es. attacchi internazionali contro civili o edifici di culto, ospedali o contro mezzi e persone delle missioni di soccorso umanitario).

 

I “crimini contro l’umanità” sono atti commessi nell’ambito di un atto esteso contro popolazioni civili ad es. sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, tortura, stupro, violenze sessuali.

 

Infine il crimine di aggressione, secondo l’art. 8 bis dello Statuto di Roma si intende come la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945”.

L’atto di aggressione è definito come l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato.

Il crimine di aggressione è un crimine individuale che può essere attribuito alle persone che controllano l’apparato statuale.

I condannati di tali crimini potranno essere condannati con pene che non superano i 30 anni o nel caso di crimini di estrema gravità la Corte può disporre il carcere a vita.

 

Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale, responsabilità medica e diritto internazionale.

Per fissare una consulenza o assistenza, contattare l'Avv. Beatrice Lizzio all'indirizzo mail: avvbeatricelizzio@gmail.com o ai seguenti recapiti telefonici:

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