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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

MISURE CAUTELARI

17-09-2024 11:09

Beatrice Lizzio

MISURE CAUTELARI

Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi che vengono disposti “a sorpresa” dall'autorità giudiziaria, nel caso in

Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi che vengono disposti “a sorpresa” dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui durante la fase delle indagini preliminari venga compromessa l’effettività della giurisdizione.

 

Vi sono due tipologie di misure cautelari: personali e reali.

 

Le misure cautelari personali sono misure che vanno ad incidere la libertà personale dell’indagato o sulla libertà di poter svolgere la propria attività professionale o lavorativa.

 

Tra le misure cautelari coercitive troviamo:

- arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) prevedono l’obbligo per il soggetto di non allontanarsi dal luogo indicato nel provvedimento;

- custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), costituisce la misura massimamente afflittiva;

- la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri;

- la custodia in casa di cura;

- il divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), che impedisce al soggetto di fuoriuscire dal territorio nazionale;

- l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.), con il quale il giudice indica i giorni e le ore di presentazione, tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato;

- il divieto di dimora (art. 283 c.p.p.) che consiste nella prescrizione di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza la previa autorizzazione del giudice procedente;

- l’obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) che si risolve nella prescrizione di non allontanarsi, senza la previa autorizzazione del giudice procedente, dal territorio del comune di dimora abituale;

- l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) consistente nel dovere di lasciare immediatamente la casa familiare e di non accedervi senza la previa autorizzazione del giudice che procede;

- il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.), che comporta la impossibilità per il soggetto di avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

 

Mentre tra le misure interdittive troviamo:

- la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p.) che determina la privazione temporanea dei poteri ad essa inerenti;

- la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.) può consistere anche nella interdizione solo parziale delle attività ad esso connesse;

- il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 289-bis c.p.p.);

- il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.) può avere natura anche solo parziale.

 

Quali sono i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali?

-pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (interdittive e coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere);

-pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e per il delitto di illecito finanziamento ai partiti (custodia cautelare in carcere);

-gravi indizi di colpevolezza.

 

Le condizioni per l’applicazione delle suddette misure sono il pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento delle prove.

 

Oltre alle misure cautelari personali, il nostro ordinamento prevede l’esistenza delle misure cautelari reali.

 

Tali misure pongono un vincolo su determinati beni si appartenenza all’indagato affinchè non ne possa disporre liberatamene.

 

Vi sono due tipologie di misure cautelari reali: sequestro conservativo e sequestro preventivo.

-Sequestro conservativo: tale misura viene disposta dal Giudice con ordinanza su richiesta del PM quando vi è una "fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato". La misura cautelare reale si esegue sui "beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento".

-Sequestro preventivo: viene disposto con decreto motivato del giudice su richiesta del PM "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca".

 

Qualora il medico venga sottoposto ad una misura cautelare, la stessa potrà essere impugnata dinanzi al Tribunale per il riesame.

 

Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale, responsabilità medica e diritto internazionale.

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