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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA RESPONSABILITA’ MEDICA

21-03-2023 17:56

Beatrice Lizzio

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA RESPONSABILITA’ MEDICA

Cosa succede al medico dal punto di vista disciplinare se viene sottoposto ad un procedimento penale? Se il medico, al termine del procedimento penale

Cosa succede al medico dal punto di vista disciplinare se viene sottoposto ad un procedimento penale?

 

Se il medico, al termine del procedimento penale, viene assolto perché il fatto non sussiste o perché egli non l’ha commesso, l’assoluzione impedisce sia all’Ordine che agli altri organi giudicanti di sottoporre il medico ad un ulteriore giudizio per il medesimo fatto. 

 

Cosa succede se il fatto cade in prescrizione? 

 

Innanzitutto per prescrizione si intende il mancato esercizio di un diritto entro un determinato termine.

Se il reato commesso dal medico cade in prescrizione, in questo caso l’Ordine conserva intatto il suo potere disciplinare in tutti i casi in cui il professionista non sia stato assolto con formula piena. 

Medesimo discorso nel caso in cui il procedimento penale si concluda, con l’estinzione del reato per la concessione dell’amnistia, remissione di querela, o per l’estinzione della pena come ad es. l’indulto, nonché la concessione del rito alternativo del patteggiamento: tale esito non impedisce affatto all’Ordine di intraprendere il procedimento disciplinare contro il professionista.

 

Se il medico viene condannato all’interno del processo penale, lo sarà anche davanti all’Ordine?

 

L’Ordine ha piena autonomia di giudizio in quanto le sue valutazioni riguardano gli aspetti etici e deontologici del comportamento del medico.

Ad es. se il medico ha subito una condanna penale, l’Ordine avrà piena autonomia e libertà di giudizio nel giudicare tale fatto rilevante o meno dal punto di vista della deontologia professionale, ovvero l’Ordine potrebbe prosciogliere il professionista, ritenendo che abbia fatto tutto quello era tenuto a fare nel caso concreto dal punto di vista etico e deontologico. 

Potrebbe anche accadere che il giudice penale dichiari che il medico non è responsabile del fatto a lui ascritto, in questo caso l’Ordine può decidere di applicare o meno una sanzione.

In tutti quei casi in cui si verificano episodi di abusi o mancanze nell’esercizio della professione medica, l’Ordine ha competenza disciplinare.

Nel caso in cui ci sia un procedimento penale in corso, l’Ordine è comunque tenuto ad attendere la conclusione del procedimento penale, perché se quest’ultimo si conclude con l’assoluzione piena del medico, l’Ordine può aprire un fascicolo disciplinare, salvo poi tenerlo sospeso fino all’esito definitivo del procedimento penale. Solo se il procedimento penale si conclude con una formula diversa dall’assoluzione piena, l’Ordine riassume il caso e celebra il suo giudizio disciplinare. 

 

L’Ordine ha un termine massimo di cinque anni per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del medico, nel caso in cui vi sia stato pendente un procedimento penale sullo stesso fatto, i cinque anni decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Se invece sull’episodio non è stato aperto alcun procedimento penale, i cinque anni decorrono dalla commissione del fatto.

 

Quali sono le sanzioni che possono l’Ordine può irrogare?

 

-avvertimento (cioè richiamo a non ricadere più nella mancanza commessa);

-censura (cioè una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto);

-sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;

-radiazione dall’Albo.

Infine la Commissione decide sull’entità della sanzione sulla base di un equilibrio e motivato giudizio circa la gravità dell’infrazione deontologica commessa perché, a differenza della legge penale, la legge professionale non individua una specifica sanzione per ogni specifica infrazione, ma lascia libero l’Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

 

Nel caso in cui il professionista sospeso o radiato continua comunque ad esercitare?

 

Commette il reato di esercizio abusivo della professione perché la regolare iscrizione all’Albo è requisito indispensabile per poter esercitare la medicina e l’odontoiatria.

Proprio per evitare questa eventualità e rafforzare l’afflittività della sanzione, la legge professionale prevede che, in caso di sospensione o radiazione, l’Ordine debba informarne le Autorità Giudiziarie (in primis la Procura della Repubblica) e anche i Ministeri (Salute, Lavoro, Giustizia, Università).

-> Successivamente il decorso della sanzione, il medico può riprendere ad esercitare la professione regolarmente?

Se il professionista ha subito una sanzione sospensiva, una volta decorso il periodo di sospensione, può riprendere ad esercitare regolarmente. Tuttavia sull’Albo rimarrà rimarrà annotata la sanzione irrogata nei confronti del medico. 

Mentre in caso di radiazione, sanzione di per sé grave che impedisce al medico di poter esercitare la professione per tutta la vita, tuttavia la legge professionale consente una possibilità di “ravvedimento”, ovvero dopo cinque anni dalla radiazione, se il professionista dimostra di aver avuto un comportamento positiva e se nel caso di condanna penale ha ottenuto la riabilitazione, potrà chiedere la re-iscrizione all’Albo e l’Ordine. 

Inoltre, in presenza di validi motivi l’Ordine può decidere di revocare la decisione la sanzione disciplinare.