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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

TUTELA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

03-06-2024 10:10

Beatrice Lizzio

TUTELA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Cosa si intende per “sicurezza sul lavoro”?Per “sicurezza sul lavoro” s’intende quel complesso di misure di prevenzione e protezione tecniche, organiz

Cosa si intende per “sicurezza sul lavoro”?
Per “sicurezza sul lavoro” s’intende quel complesso di misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative e procedurali, che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori e dai lavoratori stessi. 
La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 4 della Costituzione secondo cui "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", e dal D.Lgs. n. 81/2008 noto come “Testo Unico delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
Il TU definisce il concetto di “salute” quale completo benessere anche sociale. Le sue norme impongono al datore di lavoro obblighi di formazione e coinvolgimento dei lavoratori. Viene tutelata la salute del lavoratore, non solo in senso fisico, ma anche psichico. 
Dunque, la salute è intesa quale stato di completo benessere, in un contesto organizzativo che miri non soltanto ad evitare malattie o infermità, ma anche a preservare il benessere psicologico e sociale.


Il Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro è composto da quattro parti:
Titolo I: Principi generali comuni a tutti i soggetti interessati dalla normativa antinfortunistica;
Titoli dal II all’XI: Disposizioni in materia di luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, addetti ai videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici e atmosfere esplosive
Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Titolo XIII: Norme transitorie e finali.
Il D.LGS. 81/08 costituisce il testo unico delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro emanato a seguito della legge delega 123/2007 che ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da normative precedenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi negli ultimi sessanta anni.
Tale normativa ha introdotto:
-sanzioni penali per i trasgressori. E’ prevista infatti la pena dell’arresto per il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una pecuniaria;
-istituito i rappresentanti per la sicurezza, eletti dai lavoratori, con poteri di ispezionare impianti e prendere visione dei documenti aziendali;
-obbliga i datori di lavoro a pubblicare una documentazione di valutazione complessiva del rischio e a formare, informare e addestrare i lavoratori;
-ampliato il campo d’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che s’inseriscono in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale;
-rivisto e coordinato le attività di vigilanza in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, elimina le sovrapposizioni e migliora l’efficienza degli interventi. Viene creato inoltre un sistema informativo per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 

La normativa inoltre prevede un bilanciamento tra la tutela dei lavoratori e l’esigenza di semplificare la burocrazia per le aziende.
Vi sono infatti delle figure di garanzia che sono rappresentate:
-il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva;
-il dirigente, il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
-il preposto, il soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
-il lavoratore, ovvero il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, da intendersi estensivamente.

Il lavoratore non è destinatario soltanto delle tutele ma ha delle responsabilità rivestendone un ruolo attivo, partecipando direttamente o mediante i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale.
Esso è destinatario di obblighi specifici tra cui: 
-contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
-segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
-non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
-partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
-sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o, comunque, disposti dal medico competente.


Oltre ai soggetti che fanno parte della struttura aziendale, il D.lgs. n. 81/2008 individua alcuni soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, forniscono consulenza come nel caso del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, o rivestono funzioni di natura consultiva e partecipativa, come il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, oppure hanno dei compiti di intervento in circostanza di emergenza, ovvero gli Addetti alla gestione delle emergenze, tutte figure specializzare sul tema “prevenzione e sicurezza”. 


Ne vuoi sapere di più? Partecipa al webinar previsto il 9 luglio alle ore 15:00 per parlare della "Tutela della salute-sicurezza sul lavoro e la responsabilità del RSPP".
Discuteremo dell'evoluzione normativa e del D.lgs n. 81/08 e della responsabilità civile e penale del RSPP.
L'incontro totalmente gratuito, si svolgerà on line, iscrizioni entro e non oltre il 07/07/2024 presso il seguente link: https://form.jotform.com/241014878190052

 

Inoltre lo studio offre assistenza in materia di diritto penale e responsabilità medica.

Per fissare una consulenza o assistenza, contattare l'Avv. Beatrice Lizzio all'indirizzo mail: avvbeatricelizzio@gmail.com o ai seguenti recapiti telefonici: 

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