Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Beatrice Lizzio

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 0249584601 - Cell. 3894928564

Privacy

Contatti

Social

Privacy

Social

Contatti

Dove trovarmi

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Beatrice Lizzio

 

 

 

Avvocato Beatrice Lizzio

 

 

 

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel: 0249584601   

Cell: 3894928564

Mail: avvbeatricelizzio@gmail.com 

 


facebook
instagram
linkedin
whatsapp

facebook
instagram
linkedin
whatsapp

Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

COSA SI INTENDE PER RESPONSABILITA' MEDICA E COME AGIRE IN CASO DI MALASANITA'?

02-05-2023 22:47

Beatrice Lizzio

RESPONSABILIT'A' MEDICA E DIRITTO PENALE,

COSA SI INTENDE PER RESPONSABILITA' MEDICA E COME AGIRE IN CASO DI MALASANITA'?

Cosa si intende per responsabilità medica?Per responsabilità medica o malasanità si intendono tutti i casi di lesioni o omicidio colposo derivanti dal

Cosa si intende per responsabilità medica?

Per responsabilità medica o malasanità si intendono tutti i casi di lesioni o omicidio colposo derivanti dall’esercizio della professione sanitaria. 

Il medico durante nell’esercizio della professione può cagionare un danno al paziente a causa della negligenza, imprudenza o imperizia. Il paziente e i suoi eredi possono agire in giudizio chiedendo una somma a titolo di risarcimento del danno.

 

In caso di malasanità si sono possono intraprendere due giudizi civile o penale.

 

GIUDIZIO CIVILE

Con l’azione civile si può ottenere il risarcimento del danno patito a seguito della lesione cagionata dal medico.

Nel caso in cui la responsabilità sia del sanitario dell’errore del medico, l’azione civile sarà diretta non contro il singolo medico e sarà diretta contro la struttura sanitaria. La legge indirizza il risarcimento del danno avverso la struttura sanitaria e di conseguenza contro l’assicurazione.

La struttura sanitaria è legata al paziente in virtù del rapporto contrattuale che lega il paziente alla clinica. 

Pertanto:

-si ha un termine di prescrizione di dieci anni, dunque il paziente avrà un limite di tempo di dieci anni per poter chiedere il risarcimento;

-l’onere della prova attiene alla struttura sanitaria, dunque quest’ultima sarà tenuta a dimostrare di aver rispettato gli elementi previsti dal contratto, il paziente dovrà soltanto dimostrare il rapporto giuridico che deriva da tale contratto e la richiesta di risarcimento.

Il medico dipendente dalla struttura è legato al paziente in virtù del rapporto extracontrattuale, dunque:

-l’azione civile si prescrive in cinque anni, dunque si potrà chiedere il risarcimento entro tale termine;

-l’onere della prova spetta al soggetto che agisce che dovrà provare l’errore del medico nonché il nesso tra l’operazione ed il danno subito.

Nel contenzioso civile la prova del risarcimento del danno segue la formula del “più probabile che non”.  Dunque sarà più semplice dimostrare il nesso causale tra l’operazione errata e il danno patito in sede civile, rispetto al giudizio penale.

In alternativa esiste uno strumento per ottenere rapidamente il risarcimento del danno in sede civile?

La legge (Gelli – Bianco) ha introdotto lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, denominato come “ A.T.P.14 “.

Mediante tale istituto, si potrà chiedere al tribunale che valuterà la sussistenza del nesso causale tra la condotta medica ed il danno patito.

 Al termine dell’accertamento tecnico preventivo si avrà una prova che si sarà costituita in contradditorio tra le parti e sotto controllo del giudice che potrà a sua volta essere utilizzata per un eventuale trattativa in sede stragiudiziale che anticipa il giudizio di merito civile.

Tuttavia tale accertamento tecnico preventivo è svantaggiato da condizioni assicurative che regolano i rapporti tra le compagnie assicurative e le strutture ospedaliere, pertanto il risarcimento viene pagato dall’assicurazione della struttura sanitaria evitando cosi la trattativa stragiudiziale delle controversie.

 

GIUDIZIO PENALE

All’interno del giudizio penale è necessario che la responsabilità del medico deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio.

Tuttavia si decide di rivolgersi al giudizio penale quando il medico durante l’esercizio della sua professione attua una condotta che integra un reato.

Non tutti gli errori attuati dai sanitari nell’esercizio della loro professione sono considerati penalmente rilevanti, infatti la legge prevede che il sanitario non è punibile quando ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida scientifiche e le buone pratiche clinico-assistenziali. 

Nel caso in cui la condotta del medico integra un reato, il primo step è quello di proporre una denuncia-querela. Se i fatti esposti nella denuncia saranno considerati penalmente rilevanti dal pubblico ministero, quest’ultimo individuerà il medico responsabile e lo iscriverà nel registro degli indagati. Al termine delle indagini se il pubblico ministero ritiene integrato il reato in capo al medico in questo caso rinvierà a giudizio il medico. In questa fase sino al termine dell’udienza preliminare potrai costituirti parte civile per chiedere il risarcimento del danni; in questo caso il giudice penale non quantificherà l’importo del risarcimento del danno e rinvierà tale decisione al giudice civile. 

In alcuni caso la strada penale rappresenta la soluzione migliore, in quanto grazie ad una denuncia fatta tempestivamente il pubblico ministero verrà messo a conoscenza dei fatti, inizierà a raccogliere gli elementi utili per individuare il medico responsabile di tale condotta.

La presentazione della denuncia, non fa venir meno la possibilità di poter chiedere il risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria. 

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder