Per “Responsabilità amministrativa degli enti” si intende trasferire alle Società, ovvero gli enti la responsabilità di un reato commesso a vantaggio della società stessa da parte di una persona che opera all’interno della società stessa. Qualora un soggetto operante in una Società commetta uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 a vantaggio della Società stessa, quest’ultima potrà essere condannata e subire una delle sanzioni previste dallo stesso D.lgs. 231/2001, che sono rispettivamente sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.
Ma il D.lgs n. 231/2001 si applica alla strutture sanitarie?
L’art. 1 del D.lgs n. 231/2001 stabilisce “Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”
Il D.Lgs. 231/2001 si applica a tutti soggetti privati del comparto sanità in quanto inclusi nella categoria degli enti forniti di personalità giuridica/società e associazioni anche prive di personalità giuridica tra cui cliniche private, società che gestiscono strutture ospedaliere.
Nel caso delle ASL, quest’ultime sono qualificabili come enti pubblici operanti secondo le norme del diritto privato ed agiscono con il principio del pareggio di bilancio. Pertanto secondo la dottrina devono ritenersi esclusi dall’applicazione del D.lgs n. 231/2001.
Le società a partecipazione mista di capitale pubblico e privato sono soggette all’applicazione del D.lgs n. 231/2001?
Per quando riguarda gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale non sono incluse le strutture sanitarie, tuttavia si rileva che le società che svolgono attività con finalità di lucro sono soggette all’applicazione del 231.
La questione dell’applicabilità di tale decreto agli enti ospedalieri è stata affrontata anche dalla Corte di Cassazione. In un primo momento la Corte di Cassazione ha affermato che “la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità da reato ex D. lgs. 231/01, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica”.
L’orientamento successivo, espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 38343/2014, ha sancito l’applicabilità della disciplina 231 alle strutture ospedaliere sulla base in quanto l’ente pubblico è chiamato a svolgere funzioni di rilievo costituzionale. Invero la normativa 231 come abbiamo già visto, disciplina la responsabilità dell’ente e quest’ultimo viene punito se realizza un reato, purchè la condotta è stata realizzata nell’interesso o vantaggio dell’ente.
Dunque affinchè si possa applicare tale disposizione alla responsabilità delle strutture sanitarie si potrebbe pensare ad una normativa ad hoc al fine di prevedere una forma di responsabilità penale fondata sull’imputazione del fatto commesso dalla struttura sanitaria.