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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

LA REVISIONE NEL PROCESSO PENALE E IL CASO DI OLINDO E ROSA

22-01-2024 11:13

Beatrice Lizzio

LA REVISIONE NEL PROCESSO PENALE E IL CASO DI OLINDO E ROSA

REVISIONE NEL PROCESSO PENALELa revisione all’interno del processo penale è un mezzo di impugnazione straordinario disciplinato dall’art. 630 c.p.p.Es

REVISIONE NEL PROCESSO PENALE

La revisione all’interno del processo penale è un mezzo di impugnazione straordinario disciplinato dall’art. 630 c.p.p.

Essa può essere richiesta solo nei casi tassativamente previsti dalla norma, ovvero:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall’articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

 

Chi sono i soggetti legittimati a chiedere la revisione?

I soggetti legittimati che possono domandare la revisione sono i seguenti: 

-il condannato o un prossimo congiunto o il tutore o, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;

-il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna.

 

Come avviene la procedura di revisione penale?

La richiesta di revisione delle sentenze di condanna divenuti irrevocabili, possono essere avanzate senza un termine specifico a favore dei condannati.

Tale richiesta può essere presentata personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e deve contenere, ai sensi dell’art. 633 c.p.p., "l'indicazione specifica delle ragioni correlata dalle prove" e deve essere presentata nella cancelleria sulla base dei criteri stabiliti all’interno dell’art. 11 c.p.p.

La Corte, mediante ordinanza, può disporre la sospensione della pena o della misura di sicurezza.

Per ciò che attiene il giudizio, la Corte emette il decreto di citazione ex art. 601 c.p.p. e nel giudizio si osserveranno le disposizioni che regolano gli atti preliminari per il dibattimento.

Nel caso in cui venga dichiarata l’inammissibilità della richiesta, tale inammissibilità o la sentenza di rigetto non precludono all’istante di presentare una nuova richiesta basata su elementi differenti rispetto alla richiesta precedente.

Mentre nel caso in cui il giudizio di revisione termini con la revoca della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna, ne pronuncia il proscioglimento indicando la causa all’interno del dispositivo. 

Nel caso in cui vi è stata sentenza di accoglimento, il soggetto interessato ha la facoltà di chiedere che tale sentenza venga affissa nel comune in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna o quella dell’ultima residenza del condannato.

 

RIPARAZIONE

 

Il soggetto che è stata prosciolto a seguito della domanda di revisione ha diritto alla riparazione per l’espiazione della pena nonché le conseguenze personale e familiari derivate. Il diritto alla riparazione si può estendere anche al coniuge, ai discendenti, ascendenti, fratelli, sorelle e agli affini nel caso in cui il condannato muoia.

La domanda deve essere proposta, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione a pena di inammissibilità.

Tale domanda deve essere presentata per iscritto congiuntamente ai documenti utili da depositare presso la cancelleria della Corte d’Appello che ha pronunciato la sentenza.

La Corte d’Appello deciderà sulla domanda di riparazione presentata in camera di consiglio.

 

 

STRAGE DI ERBA: REVISIONE DEL PROCESSO OLINDO E ROSA

La Corte d’appello di Brescia ha accolto il ricorso per la revisione del processo a carico di Olindo e Rosa condannati entrambi nell’anno 2006 alla pena dell’ergastolo.

Quali sono gli elementi che la Corte d’appello dovrà valutare nel corso del processo?

-la macchia di sangue rinvenuta nella macchina di Olindo;

-la dichiarazione resa dal testimone che ha sempre affermato il riconoscimento di Olindo come aggressore.

Tali elementi sembrerebbero a dir poco critici in quanto in primis la macchia di sangue ritrovata nell’auto sembra non essere quella esaminata; sulla testimonianza di Frigerio quest’ultimo in prima battuta ha dato una descrizione dell’aggressore senza fare il nome di Olindo, mentre successivamente è emerso che l’uomo in quel momento poteva avere un ritardo cognitivo quindi il riconoscimento di Olindo è stato messo in discussione.

La prima udienza si svolgerà l’1 marzo ove i giudici della Corte d’appello di Brescia saranno chiamati a decidere sull’esito del ricorso. 

 

 

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