Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Beatrice Lizzio

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 0249584601 - Cell. 3894928564

Privacy

Contatti

Social

Privacy

Social

Contatti

Dove trovarmi

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Beatrice Lizzio

 

 

 

Avvocato Beatrice Lizzio

 

 

 

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel: 0249584601   

Cell: 3894928564

Mail: avvbeatricelizzio@gmail.com 

 


facebook
instagram
linkedin
whatsapp

facebook
instagram
linkedin
whatsapp

Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

SANZIONI SOSTITUTIVE A SEGUITO DELLA RIFORMA CARTABIA

27-02-2023 11:05

Beatrice Lizzio

SANZIONI SOSTITUTIVE A SEGUITO DELLA RIFORMA CARTABIA

SANZIONI SOSTITUTIVE BREVI A SEGUITO DELLA RIFORMA CARTABIA  Con il D.lgs. n. 150/2022 ha modificato il quadro delle sanzioni sostitutive delle pene d

SANZIONI SOSTITUTIVE BREVI A SEGUITO DELLA RIFORMA CARTABIA

 

Con il D.lgs. n. 150/2022 ha modificato il quadro delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi che fino ad oggi è stato regolamentato con la L. n. 689/81.

L’obiettivo della modifica delle sanzioni sostitutive è quello di dare un riscontro sanzionatorio preventivo che possa avere degli effetti risocializzanti e riparativi.

Le due novità introdotte dalla riforma sono:

-riforma estende da 2 a 4 anni il limite di pena soggetta a sostituzione;

-esclusione della sospensione delle sanzioni sostitutive;

-eliminazione delle due sanzioni sostitutive ovvero la semidetenzione e la libertà controllata.

 

L’art. 20-bis c.p. introduce quattro pene sostitutive modificate regolamentate. Tra queste vi sono: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutiva e pena pecuniaria sostitutiva.

 

Semilibertà sostitutiva

Nella semilibertà sostitutiva riformata viene fissato un numero minimo di ore (almeno otto ore al giorno) da trascorrere in istituto affinchè le rimanenti (anche sedici) ore del giorno siano trascorse all’esterno dando specificando le attività che andranno a svolgere e che possono consistere in attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed a reinserimento sociale,  attraverso un programma di trattamento che dovrà essere approvato dal giudice e predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna che avrà anche il compito di vigilare ed assistere il condannato in semilibertà.

 

Detenzione domiciliare sostitutiva

La detenzione domiciliare sostitutiva riformata, comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno,  riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. Il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

 

Lavoro di pubblica utilità sostitutiva

Il nuovo lavoro di pubblica utilità sostitutivo fa rinvio alla disciplina della pena applicabile dal giudice di pace ex lege 274/2000, in quanto compatibile, purchè la sua durata deve corrispondere a quella della pena detentiva sostituita, è viene prevista la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanali, in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può essere comunque superiore alle otto ore e ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

 

Pena pecuniaria sostitutiva

La pena pecuniaria sostitutiva dovrà essere applicata in sostituzione della pena detentiva fino a 1 anno e dovrà essere rapportata alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato.

 

Infine, tutte le pene sostitutive, eccetto la pena pecuniaria, hanno delle  prescrizioni comuni dettate dall’art. 56-ter che dovranno essere osservate tra cui: divieto di portare e detenere armi e munizioni, a qualsiasi titolo; divieto di frequentare pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza o prevenzione; obbligo di permanere nell’ambito territoriale stabilito dal provvedimento applicativo; ritiro del passaporto e sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente; obbligo di portare con sé e presentare a richiesta degli organi di polizia il provvedimento applicativo o esecutivo alla pena sostitutiva. In più, il giudice può prescrivere il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura che seguirà le regole di applicazione, in quanto compatibili, della misura cautelare di cui all’art. 283-ter c.p.p.