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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

INDAGINI DIFENSIVE

17-05-2023 14:37

Beatrice Lizzio

RESPONSABILIT'A' MEDICA E DIRITTO PENALE,

INDAGINI DIFENSIVE

La fase delle indagini preliminari è una delle primissime fasi del procedimento penale ove gli operatori di PG e il Pubblico Ministero svolgono tutte

La fase delle indagini preliminari è una delle primissime fasi del procedimento penale ove gli operatori di PG e il Pubblico Ministero svolgono tutte le attività necessarie per identificare l’autore del reato.

 

In questa fase che attività può compiere il difensore?

Il difensore può compiere le cosiddette “indagini difensive” che per tali si intendono quelle attività che il difensore dell’indagato, della parte offesa o le parti private interessate dalla vicenda processuale, compiono al fine di ricercare le fonti o di acquisire elementi probatori a favore del proprio assistito.

 

Dove è contenuta la loro disciplina? 

La loro disciplina è contenuta all’interno degli artt. 391 bis c.p.p. al 391 decies c.p.p. 

Ma quali sono le tipologie di indagini difensive regolate dal codice?

Nel nostro codice troviamo:

  1. Colloqui, accertamenti ed acquisizione di informazioni
  2. Attività investigativa preventiva
  3. Fascicolo del difensore
  4. Utilizzabilità degli atti investigativi

 

Fatta questa premessa, è opportuno fare un piccolo cenno al singolo strumento d’indagine difensiva. 

 

  1. COLLOQUI, ACCERTAMENTI ED ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

I colloqui, accertamenti ed acquisizione di informazioni, i soggetti legittimati hanno la facoltà:

 

  • acquisire notizie dalle persone informate sui fatti, mediante colloqui non documentati, richiesta e ricezione di una dichiarazione scritta documentata e assunzione di informazioni;
  • richiedere documenti alla Pubblica Amministrazione;
  • effettuare l’accesso ai luoghi per visionarne lo stato e/o svolgere rilievi tecnici, grafici, planimetrici o audiovisivi; 
  • compiere accertamenti tecnici non ripetibili;
  • partecipare agli atti d’indagine compiuti dall’organo d’accusa, in particolare agli accertamenti tecnici non ripetibili, alla raccolta di sommarie informazioni, all’interrogatorio dell’indagato, a perquisizioni e sequestri.

 

 

  1. ATTIVITA’ INVESTIGATIVA PREVENTIVA

 

L’art. 327 bis c.p.p. prevede che “Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro.

La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici”.

 

 

Secondo tale disposizione il difensore può svolgere le attività investigative necessarie per individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, in particolare il secondo comma prevede la facoltà di svolgere le indagini difensive “in ogni stato e grado del procedimento nonché consente lo svolgimento dell’attività investigativa preventiva nel caso in cui l’instaurazione del processo penale sia soltanto eventuale”.

 

 

  1. FASCICOLO DEL DIFENSORE

 

L’art. 391-octies c.p.p. rubricato “fascicolo del difensore” afferma che “Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito”.

 

Gli atti inerenti all’attività investigativa vanno a costituire il fascicolo del difensore il cui contenuto, prima che venga presa una decisione in cui è previsto l’intervento della parte privata, può essere presentato al Pubblico ministero, al Giudice per le indagini preliminari o al Giudice per l’udienza preliminare. 

 

 

  1. UTILIZZABILITA’ DEGLI ATTI INVESTIGATIVI

 

L’art. 391-decies c.p.p. afferma che “Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.

Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c)”.

 

A seguito di tale disposizione gli atti difensivi inseriti all’interno del fascicolo del difensore potranno essere utilizzate per contestare il contenuto della deposizione dei testimoni a dibattimento, ovvero per valutare la credibilità del teste.

Inoltre le dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore possano essere impiegate dalle parti per le contestazioni e per le letture ai sensi degli artt. 500, 512 e 513 c.p.p.