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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

OMISSIONE DI REFERTO (ART. 365 C.P.)

29-03-2023 11:10

Beatrice Lizzio

OMISSIONE DI REFERTO (ART. 365 C.P.)

L’omissione di referto è disciplinato dall’art. 365 c.p. e fa parte della categoria dei delitti contro l’amministrazione della giustizia.Secondo il di

L’omissione di referto è disciplinato dall’art. 365 c.p. e fa parte della categoria dei delitti contro l’amministrazione della giustizia.

Secondo il disposto dell’art. 365 c.p.:“Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

 

CARATTERISTICHE DELLA NORMA:

-tutela gli interessi alla collaborazione degli esercenti di una professione sanitaria con l’autorità giudiziaria; 

-procedibilità d’ufficio;

-trattasi di reato di pericolo.

 

REQUISITI DEL REFERTO

Il referto è uno dei obblighi più importanti sia per il medico che per i professionisti sanitari, la cui omissione costituisce un reato. Esso al suo interno deve necessariamente contenere:

-il nome della persona;

-tutte le notizie atte a stabilire le circostanze;

-deve essere presentato entro 48 ore, o nel caso in cui vi sia un pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria nel luogo dove è avvenuta la prestazione sanitaria, o in mancanza all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino; può essere consegnato a fatto pervenire in busta chiusa per mezzo di terzi, assumendosi la responsabilità in caso di ritardo o mancato recapito.

 

QUALI SONO LE FATTISPECIE CHE DANNO LUOGO ALL’OBBLIGO DI REFERTO?

Le fattispecie sono rappresentate dal reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) e il delitto di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.).

 

CAUSA DI NON PUNIBILITA’ EX ART. 384 C.P. 

Nel medico è stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, è possibile l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. secondo cui “Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [307] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”.

Vi può essere anche l’applicazione dell’esimente dell’obbligo di riservatezza che nel caso di violazione, quest’ultima viene sanzionata dall’art. 622 c.p., è rappresentata nella refertazione dalla giusta causa della rivelazione del segreto professionale.

Tale normativa riguarda tutti quelli che svolgono la professione sanitaria che hanno l’obbligo giuridico finalizzato alla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per prevenire e contrastare la criminalità.

 

GIURISPRUDENZA PIU’ RECENTE

In tema di omissione di referto, l'esercente una professione sanitaria che accerti l'aggravamento delle lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale, tali da integrare il reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art.590-bis cod.pen., ha l'obbligo di informarne l'autorità giudiziaria, a nulla rilevando che, sulla base di una precedente diagnosi, effettuata da un medico diverso, fosse stata indicata una prognosi meno grave, rispetto alla quale il reato sarebbe stato procedibile a querela”. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30456 del 14 ottobre 2020)

 

In tema di omissione di referto, riveste la qualifica di esercente una professione sanitaria lo psicologo o psicoterapeuta ancorché operi nello svolgimento di un rapporto professionale di natura privatistica, con la conseguenza che, avuta notizia, nell'ambito dell'assistenza prestata, di fatti che possono presentare la caratteristiche di un delitto, egli è tenuto a riferirne all'autorità giudiziaria, salvo il caso in cui la segnalazione esponga la persona assistita a procedimento penale”. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44620 del 31 ottobre 2019)

 

Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale e responsabilità medica.

 

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