Il reato di falso ideologico commesso in atto pubblico è disciplinato dall’art. 479 c.p. secondo cui “Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476”.
CARATTERISTICHE DEL REATO
-natura plurioffensiva in quanto tutelano non solo l’interesse pubblico alla veridicità ideologica di determinati atti ma anche ai soggetti privati in cui quel determinato andrà ad incidere;
-il bene giuridico della fede pubblica è individuato nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuità di determinati atti;
-per “falsità materiale” si intende quando vi è una divergenza tra autore apparente ed autore materiale del documento;
-nella definizione di “atto pubblico” sono ricompresi non solo quei documenti redatti con le prescritte modalità da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato a dar loro pubblica fede, ma anche quei documenti formati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
-si tratta di un “reato di pericolo astratto” in quanto non è necessario alcun evento dannoso né un accertamento riguardo alla pericolosità concreta dell’atto.
La Suprema Corte alla luce della sentenza n. 30523/2021 emessa dalla Quinta Sezione penale, ha affermato il principio di diritto per cui “ai fini della configurazione del dolo del delitto di falso ideologico in atti pubblici in capo al medico è necessario accertare la consapevolezza e volontà di rendere una dichiarazione non veritiera, rimanendo irrilevante il movente che abbia spinto il sanitario a rendere la falsa attestazione”.
Nelle false dichiarazioni in atti pubblici il dolo deve essere accertato tenendo conto delle circostanze del caso concreto e delle modalità esecutive dell’azione che dimostrano la coscienza e volontà da parte dell’agente di rendere false dichiarazioni.
Dunque alla luce di ciò il medico può essere condannato per falso ideologico solo se le difformità rispetto al vero risultanti dalla cartella clinica siano accompagnate dal consapevole e volontario scopo di rendere la falsa dichiarazione.