Cos’è la testimonianza assistita?
La testimonianza assistita, ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p. è l’istituto in cui la testimonianza è assunta da persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o collegato.
Quali sono le caratteristiche?
-può essere esercitata quando il processo collegato o connesso non si è concluso con sentenza passata in giudicato;
-il testimone assistito ha rilasciato dichiarazioni su fatti l'altrui responsabilità.
Per far si che il testimone assistito possa deporre è necessario che:
- l'imputato sia ritualmente informato che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà l'ufficio di testimone ex art. 64 comma 3 lettera c, c.p.p.;
- l'imputato abbia reso dichiarazioni su un fatto che riguarda l'altrui responsabilità per un reato connesso;
- l’imputato deve essere necessariamente assistito da un avvocato di fiducia o da un avvocato d’ufficio.
Infine, il testimone assistito inoltre gode di un privilegio previsto dall’art. 197 bis comma 4, ovvero non può rispondere su fatti che riguardano la propria responsabilità in relazione al reato per il quale si procede o per il quale si è proceduto, salvo che le precedenti dichiarazioni si riferiscano su fatti inscindibili. Da questo deriva la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere che a sua volta si estende anche al fatto altrui.