Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Studio Legale Lizzio

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Social

Contatti

Social

Social

Social

Contatti

Dove trovarmi

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Lizzio

Avvocato Lizzio

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

+39 389 492 8564


facebook
instagram
linkedin
whatsapp

facebook
instagram
linkedin
whatsapp

Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

COS’E’ LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE E QUALI SONO LE CONSEGUENZE NEL CASO IN CUI IL MEDICO VENGA COINV

04-09-2023 17:34

Beatrice Lizzio

RESPONSABILIT'A' MEDICA E DIRITTO PENALE,

COS’E’ LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE E QUALI SONO LE CONSEGUENZE NEL CASO IN CUI IL MEDICO VENGA COINVOLTO IN UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE?

Durante l’esercizio della professione sanitaria può essere contestata al professionista sanitario una condotta attiva o omissiva, condotta che può cag

Durante l’esercizio della professione sanitaria può essere contestata al professionista sanitario una condotta attiva o omissiva, condotta che può cagionare una lesione al paziente o nel caso vi sia la violazione dei beni giuridici dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione, della tutela della fedeltà documentale (materiale o ideologica) o dell’amministrazione della giustizia. 

Il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti la professione sanitaria è disciplinata dal DPR 221/1950, secondo cui all’interno dell’art. 38 viene stabilito che:

“il procedimento disciplinare è promosso a carico dei medici che si rendano responsabili di “abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale”.

L’illecito deontologico non è riconducibile a specifici comportamenti attivi o omissivi descritti in forma generale ed astratta da singole norme presidiate da comminatorie, non valendo il principio di tipicità della condotta caratteristico del fatto di reato rilevante in sede penale, ma bisognerà avere riguardo alle norme del codice deontologico proprio dell’Ordine professionale;

la competenza per la trattazione del procedimento è attribuita al Consiglio dell’Ordine o al Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti i medici;

il procedimento disciplinare può essere promosso d’ufficio o su richiesta del Ministro della Salute o del procuratore della Repubblica dopo aver iscritto la Notizia di Reato nel relativo Registro”.

Inoltre il procedimento disciplinare può essere promosso anche su iniziativa del privato che ha facoltà di presentare un esposto all’Ordine dei medici competente dando notizia di un illecito disciplinare. 

 

Cosa succede se il medico viene coinvolto in un procedimento penale? 

Nel caso in cui un medico durante l’esercizio della sua professione, causi delle lesioni ad un paziente, egli potrà essere chiamato a risponderne sia davanti al magistrato penale (ad es. per l’ipotesi di reato di lesioni personali), sia davanti al magistrato civile (per il risarcimento del danno), sia davanti all’Ordine (per l’eventuale mancanza deontologica commessa).

Se il medico esercita nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale si troverà a doversi giustificare anche davanti alla Corte dei Conti (per l’eventuale danno causato all’erario) e anche davanti all’Azienda Sanitaria o Ospedaliera di appartenenza (che in qualità di datore di lavoro ha sempre un potere disciplinare nei confronti dei propri lavoratori).

Dunque per lo stesso fatto il medico può essere chiamato a risponderne anche davanti a più organi giudicanti.

Il procedimento penale, rispetto agli altri procedimenti ha una sua intrinseca valenza, dunque prima di essere giudicato dinanzi agli altri ordini, sarà necessario attendere la conclusione del procedimento penale.

Cosa succede al medico dal punto di vista disciplinare se viene sottoposto ad un procedimento penale?

Se il medico, al termine del procedimento penale, viene assolto perché il fatto non sussiste o perché egli non l’ha commesso, l’esito assolutorio impedisce sia all’Ordine sia agli altri organi giudicanti di sottoporre il medico ad un ulteriore giudizio per gli stessi fatti. Viceversa, se il medico viene condannato, gli altri organi giudicanti (compreso l’Ordine) hanno l’obbligo di esercitare il loro potere giudicante.

Cosa succede se il medico non viene né condannato né assolto, ad esempio perché il fatto cade in prescrizione?

L’Ordine conserva intatto il suo potere disciplinare in tutti i casi in cui il professionista non sia stato assolto con formula piena. Quindi se il procedimento penale si conclude per prescrizione, ma anche per amnistia o indulto o remissione di querela, l’Ordine conserva comunque il suo potere disciplinare.

Cosa si intende per prescrizione? Per prescrizione si intende il mancato esercizio di un diritto entro un determinato termine.

Dunque se il fatto di reato commesso dal medico cade in prescrizione, l’Ordine comunque conserva il potere disciplinare.

Medesimo discorso nel caso in cui il procedimento penale si concluda, con l’estinzione del reato per la concessione dell’amnistia, o remissione di querela, o per l’estinzione della pena come ad es. l’indulto, nonché la concessione del rito alternativo del patteggiamento: tale soluzione giudiziaria non impedisce affatto all’Ordine di sottoporre il professionista a procedimento disciplinare.

Se il medico è stato condannato in sede penale, lo sarà anche davanti all’Ordine?

L’Ordine ha piena autonomia di giudizio in quanto le sue valutazioni riguardano gli aspetti etici e deontologici del comportamento del medico.

Ad es. se il medico ha subito una condanna penale avrà piena autonomia e libertà di giudizio nel giudicare tale fatto rilevante o meno dal punto di vista della deontologia professionale, ovvero l’Ordine potrebbe prosciogliere il professionista, ritenendo che abbia fatto tutto quello era tenuto a fare nel caso concreto dal punto di vista etico e deontologico.

Potrebbe anche accadere il caso inverso, cioè un fatto giudicato negativo dal giudice penale oppure estinzione del procedimento penale per prescrizione o remissione di querela, l’Ordine può decidere di applicare o meno una sanzione.

A prescindere l’Ordine ha competenza disciplinare in tutti i casi in cui vi siano stati abusi o mancanze nell’esercizio professionale e in tutti i casi in cui il professionista, con il suo comportamento, abbia commesso atti disdicevoli al decoro professionale.

Nel caso in cui ci sia un procedimento penale in corso, l’Ordine è tenuto ad attendere la conclusione del procedimento penale, perché se quest’ultimo si conclude con l’assoluzione piena del medico, l’Ordine può aprire un fascicolo disciplinare, salvo poi tenerlo sospeso fino all’esito definitivo del procedimento penale. Solo se il procedimento penale si conclude con una formula diversa dall’assoluzione piena, l’Ordine riassume il caso e celebra il suo giudizio disciplinare. 

In caso di "errore medico", quali azioni esercita l'Ordine?

Il classico caso di "errore medico" (ad esempio: errata o ritardata diagnosi, errata terapia, ecc.) può essere accertato solo dal Magistrato, in quanto presuppone una valutazione peritale di carattere medico-legale, tipica dei procedimenti giudiziari, al termine del procedimento giudiziario, se il medico è stato condannato l'Ordine, esprimerà una propria valutazione sul caso, tramite la celebrazione di un procedimento disciplinare, fermo restando che tale valutazione sarà svolta esclusivamente sul piano della deontologia professionale, in piena autonomia.

L’Ordine ha un termine massimo di cinque anni per poter celebrare il suo procedimento disciplinare, nel caso in cui vi sia stato pendente un procedimento penale sullo stesso fatto, i cinque anni decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Se invece sull’episodio non è stato aperto alcun procedimento penale, i cinque anni decorrono dalla commissione del fatto.

Quali sono le sanzioni che possono l’Ordine può irrogare?

-avvertimento (cioè richiamo a non ricadere più nella mancanza commessa);

-censura (cioè una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto);

-sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;

-radiazione dall’Albo.

Inoltre la legge prevede ipotesi di sanzioni specifiche per comportamenti specifici. Ad esempio, nel caso di accertato favoreggiamento dell’esercizio abusivo della professione, la sanzione è l’interdizione dalla professione per la durata minima di un anno.

La Commissione decide sull’entità della sanzione in base ad un equilibrato e motivato giudizio circa la gravità dell’infrazione deontologica commessa perché, a differenza della legge penale (secondo la quale è prevista una specifica pena per ogni specifico reato), la legge professionale non individua una specifica sanzione per ogni specifica infrazione, ma lascia libero l’Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Cosa succede nel caso in cui il professionista sospeso o radiato continua comunque ad esercitare la professione?

Commette il reato di esercizio abusivo della professione perché la regolare iscrizione all’Albo è requisito indispensabile per poter esercitare la professione sanitaria.

Proprio per evitare questa eventualità e rafforzare l’afflittività della sanzione, la legge professionale prevede che, in caso di sospensione o radiazione, l’Ordine debba informarne le Autorità Giudiziarie (in primis la Procura della Repubblica) e anche i Ministeri (Salute, Lavoro, Giustizia, Università).

Dopo aver scontato la sanzione, il professionista può riprendere ad esercitare regolarmente?

Se il professionista ha subito una sanzione sospensiva, una volta decorso il periodo di sospensione, può riprendere ad esercitare regolarmente. Tuttavia rimarrà annotato sull’Albo che egli ha subito tale sanzione, così come rimangono annotate sull’Albo anche le altre tipologie di sanzioni irrogate.

Mentre in caso di radiazione, nonostante per sua natura sia una sanzione così grave che preclude al medico di poter esercitare la professione per tutta la vita, tuttavia la legge professionale ammette una possibilità di “ravvedimento”, ovvero dopo cinque anni dalla radiazione, se il professionista dimostra di aver avuto un comportamento ineccepibile e ha ottenuto la riabilitazione (nel caso in cui aveva subito una condanna penale), allora può chiedere la re-iscrizione all’Albo e l’Ordine, valutando quanto sopra, può concederla.

Inoltre, in presenza di validi motivi l’Ordine può decidere di revocare la sanzione disciplinare. 

 

Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale e responsabilità medica.

Per fissare una consulenza o assistenza, contattare l'Avv. Beatrice Lizzio all'indirizzo mail: avvbeatricelizzio@gmail.com o ai seguenti recapiti telefonici: 

- Tel: 0249584601 - Cell: 3894928564

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato sulle prossime novità