Nozione di consenso informato
Il consenso informato viene definito come la consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e consapevole autodeterminazione del paziente.
Il medico per essere esonerato da responsabilità, è tenuto a rispettare la volontà del paziente che deve essere consapevole dei rischi dell’intervento o della terapia a cui deve essere sottoposto.
Quali sono le fonti normative che regolano il consenso informato?
-Art. 32 Cost. ove si sancisce che “nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
-Art. 1 della L. 219/2017 ove si afferma che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Che requisiti deve avere il consenso informato?
Il consenso informato per essere valido deve essere:
-informato
-consapevole
-personale
-manifesto
-specifico
-preventivo e attuale
-revocabile
-gratuito e libero
Non è necessario che il consenso venga redatto in forma scritta, ma è opportuno che venga sottoscritto un modulo prestampato che deve contenere tutte le informazioni inerenti al trattamento, soltanto in casi di necessità o per un obbligo imposto dalla legge, il professionista può agire senza il consenso informato.
Cosa può succedere in caso di assenza del consenso informato?
Se il medico non informa il paziente sui rischi inerenti all’intervento o alla terapia, il paziente potrà agire in giudizio in quanto diviene responsabile della lesione del diritti del consenso informato del paziente.
La richiesta di risarcimento può essere basato sui seguenti diritti:
-il diritto all’autodeterminazione del paziente ai sensi degli artt. 2, 13 e 32 della Cost.;
-il diritto al ristoro per aver subito il danno biologico in relazione alla violazione del consenso informato.
Il presupposto per la domanda di risarcimento è lo stato soggettivo del paziente in quanto il paziente è l’unico soggetto che può fornire la prova dello stato soggettivo proprio per la “vicinanza della prova”.
Proprio sul punto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27109/2021 ha affermato che in mancanza di consenso informato l’intervento del medico è illecito in quanto l’obbligo di tale consenso è il presupposto affinchè il trattamento sanitario sia legittimo e fondato.
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