Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Studio Legale Lizzio

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Social

Contatti

Social

Social

Social

Contatti

Dove trovarmi

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Avvocato Lizzio

Avvocato Lizzio

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

Tel. 389 492 8564

Via Bernardo Quaranta n. 45 Milano

+39 389 492 8564


facebook
instagram
linkedin
whatsapp

facebook
instagram
linkedin
whatsapp

Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

OMICIDIO NAUTICO: COSA PREVEDE LA NUOVA FATTISPECIE DI REATO

23-10-2023 10:22

Beatrice Lizzio

RESPONSABILIT'A' MEDICA E DIRITTO PENALE,

OMICIDIO NAUTICO: COSA PREVEDE LA NUOVA FATTISPECIE DI REATO

La legge n. 138 del 2023 ha introdotto le fattispecie di reato dell’omicidio nautico e delle lesioni personali nautiche.In quest’articolo esamineremo

La legge n. 138 del 2023 ha introdotto le fattispecie di reato dell’omicidio nautico e delle lesioni personali nautiche.

In quest’articolo esamineremo le novità della fattispecie di reato dell’omicidio nautico.

Tale fattispecie trova la sua regolamentazione all’interno dell’articolo 589-bis del codice penale che disciplina attualmente l’omicidio stradale, a cui viene aggiunta la fattispecie di reato dell’omicidio nautico. Tale fattispecie prevede che “la morte conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna integra un’ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione da due a sette anni”.

 

Quali sono le altre novità?

-Nel caso in cui il conducente si trova in stato di ebrezza o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagioni per colpa la morte di una persona, viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni;

-Si prevede una pena più mite, ovvero reclusione da 5 a 10 anni, nel caso in cui l’omicidio viene cagionato da un conducente che non esercita l’attività commerciale in cui è rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro;

-Per gli autotrasportatori in caso di omicidio colposo nello svolgimento di attività di navigazione commerciale anche se viene rilevato un tasso alcolemico inferiore si prevede la pena della reclusione da 8 a 12 anni;

-Nel caso di omicidio plurimo o omicidio e lesioni a una o più persone è prevista una pena per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo ad un massimo di18 anni;

-Se il conducente non è munita di patente nautica o con patente sospesa o revocata, o nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e il mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria le pene sono aumentate;

-In casi di fuga del conducente a seguito di omicidio nautico si applica l’aggravante speciale che prevede l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e una pena in ogni caso non inferiore a 5 anni. 

 

Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale e responsabilità medica.

Per fissare una consulenza o assistenza, contattare l'Avv. Beatrice Lizzio all'indirizzo mail: avvbeatricelizzio@gmail.com o ai seguenti recapiti telefonici: 

- Tel: 0249584601 - Cell: 3894928564

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato sulle prossime novità