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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

IL REATO DI DIFFAMAZIONE

27-05-2024 12:43

Beatrice Lizzio

IL REATO DI DIFFAMAZIONE

Il reato di “diffamazione” è disciplinato dall’art. 595 c.p. secondo cui “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con

Il reato di “diffamazione” è disciplinato dall’art. 595 c.p. secondo cui “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate”.

 

Quali sono le caratteristiche di tale fattispecie di reato?

-Il bene giuridico oggetto di tutela è la reputazione della persona offesa.

-I presupposti del reato sono i seguenti:

1) l'assenza dell'offeso, intesa come l'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio;

2) l'offesa alla reputazione, ovvero che l’uso di parole diffamatorie possano ledere la reputazione dell'offeso;

3) presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie.

-Trattasi di reato di evento, in quanto si consuma nel momento della percezione da parte del terzo delle parole diffamatorie;

-La condotta è scriminata in caso di esercizio del diritto di cronaca, critica e satira, quando si concretizza nei limiti di verità, continenza e pertinenza;

-L’elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo generico, in quanto la norma richiede la coscienza e volontà dell'offesa e della sua comunicazione a due o più persone.

 

E’ prevista infine l’applicazione di un esimente rappresentato dall’art. 598 c.p., che si applica nel caso in cui le offese siano contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria.

 

A tal proposito è fondamentale segnalare un importante pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 20520/2024 ove al suo interno si afferma che, “ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest’ultimo e il giudice penale nell’applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l’oggetto della causa, di cui all’art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l’oggetto della causa”, di cui all’art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa”.

 

Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale e responsabilità medica.

Per fissare una consulenza o assistenza, contattare l'Avv. Beatrice Lizzio all'indirizzo mail: avvbeatricelizzio@gmail.com o ai seguenti recapiti telefonici: 

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