La legge n. 138 del 2023 ha introdotto le fattispecie di reato dell’omicidio nautico e delle lesioni personali nautiche.
In quest’articolo esamineremo le novità della fattispecie di reato dell’omicidio nautico.
Tale fattispecie trova la sua regolamentazione all’interno dell’articolo 589-bis del codice penale che disciplina attualmente l’omicidio stradale, a cui viene aggiunta la fattispecie di reato dell’omicidio nautico. Tale fattispecie prevede che “la morte conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna integra un’ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione da due a sette anni”.
Quali sono le altre novità?
-Nel caso in cui il conducente si trova in stato di ebrezza o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagioni per colpa la morte di una persona, viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni;
-Si prevede una pena più mite, ovvero reclusione da 5 a 10 anni, nel caso in cui l’omicidio viene cagionato da un conducente che non esercita l’attività commerciale in cui è rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro;
-Per gli autotrasportatori in caso di omicidio colposo nello svolgimento di attività di navigazione commerciale anche se viene rilevato un tasso alcolemico inferiore si prevede la pena della reclusione da 8 a 12 anni;
-Nel caso di omicidio plurimo o omicidio e lesioni a una o più persone è prevista una pena per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo ad un massimo di18 anni;
-Se il conducente non è munita di patente nautica o con patente sospesa o revocata, o nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e il mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria le pene sono aumentate;
-In casi di fuga del conducente a seguito di omicidio nautico si applica l’aggravante speciale che prevede l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e una pena in ogni caso non inferiore a 5 anni.
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