La querela, ai sensi dell’art. 336 c.p.p. è l’atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che in un determinato soggetto venga perseguito per un fatto che per la legge costituisce reato.
Essa è composta da due elementi: la notizia di reato e la manifestazione di volontà che si proceda penalmente per quella notizia di reato.
Deve essere esercitato entro il termine di tre mesi, sei mesi per i delitti contro la libertà sessuale, pena l’improcedibilità per il reato che la persona offesa voglia che venga perseguito.
Chi può esercitare il diritto a proporre querela?
Il diritto a proporre querela spetta alla persona offesa del reato, nel caso di minori di anni 14 o interdetti a causa di infermità di mente, tale diritto è esercitato dal tutore o curatore speciale.
Inoltre il diritto di proporre querela si estingue con la morte della persona offesa, ma nel caso in cui la querela sia stata proposta prima della morte della persona offesa, il decesso di quest’ultima non estingue il reato.
Per far si che la querela sia efficace cosa deve contenere?
-la descrizione del fatto che costituisce reato;
-manifestazione della volontà da parte del querelante che il colpevole sia punito;
-sottoscrizione del querelante e che dovrà essere autenticata nei casi di recapito non personale da parte dello stesso.
E’ fondamentale che la querela oltre a contenere tali elementi, i fatti al suo interno devono essere descritti in modo completo e dettagliato e supportati da elementi probatori che possa far ritenere sussistente il fatto di reato che la persona offesa voglia che venga perseguito.
Spesso sentiamo parlare anche di remissione di querela.
Cosa si intende per tale istituto?
La remissione della querela è una causa di estinzione del reato in cui il querelante manifesta la volontà che l’autore del reato non venga perseguito.
Tale remissione può essere processuale o extraprocessuale. Nel caso di remissione processuale può essere fatta in forma espressa, nel caso di remissione extraprocessuale può verificarsi una manifestazione in forma espressa o tacita, può intervenire soltanto prima della condanna.