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Impegno e professionalità a tutela dei diritti dell'uomo.

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ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE (ART. 348 C.P.)

04-04-2023 15:20

Beatrice Lizzio

RESPONSABILIT'A' MEDICA E DIRITTO PENALE,

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE (ART. 348 C.P.)

Il reato di esercizio abusivo della professione fa parte della categoria dei reati contro la pubblica amministrazione. E' disciplinato dall’art. 348 C

Il reato di esercizio abusivo della professione fa parte della categoria dei reati contro la pubblica amministrazione.

 

E' disciplinato dall’art. 348 C.P. secondo cui: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

 

Cosa tutela la norma relativa al reato di esercizio abusivo della professione?

La norma tutela l'interesse pubblico affinchè alcune attività vengano svolte soltanto da chi possiede determinati requisiti morali e professionali.

Il reato di esercizio abusivo della professione è integrato al momento in cui un soggetto esercita una determinata professione senza aver conseguito il titolo di studio, o non supera l’esame di Stato per ottenere l’abilitazione per poter esercitare una determinata professione, infine perché il soggetto non è iscritto nell’apposito albo.

 

Che natura ha il reato di esercizio abusivo della professione?

Trattasi di reato istantaneo in quanto è sufficiente la commissione di un fatto tipico che si riferisce all’esercizio della professione.

 

Procedibilità del reato di esercizio abusivo della professione

Trattasi di reato procedibile d’ufficio, in quanto non è necessaria alcun tipo di querela per l’avvio del procedimento penale ma è sufficiente una segnalazione per poter avviare tale procedimento.

Se viene presentata la denuncia da parte della persona offesa cosa succederà?

Verranno avviate le indagini preliminari da parte delle Forze dell’Ordine, al termine delle stesse il Pubblico Ministero deciderà se concludere le indagini o presentare richiesta di archiviazione.

Nel caso in cui decida di esercitare l’azione penale, inizierà il processo penale. In tal sede la persona offesa entro l’udienza preliminare potrà costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti. 

 

GIURISPRUDENZA PIU’ RECENTE 

“Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica la condotta di chi, allo scopo di eliminare inestetismi, esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed apporti rimedi ricorrendo a tecniche chirurgiche o a procedure non consentite, se non ai medici, in ragione della loro invasività o rischiosità. (Fattispecie relativa ad un intervento di rimozione di un tatuaggio effettuata mediante l'utilizzo della c.d. luce pulsata da un soggetto privo del titolo di dermatologo)”. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28174 del 23 giugno 2021)

 

“Non integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività del socio di un centro di servizi, partecipato da associazioni di categoria, il quale curi gli adempimenti in materia lavoristica, di previdenza ed assistenza sociale per conto di piccole imprese, imprese artigiane e loro cooperative, in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale. (In motivazione la Corte ha precisato che la deroga al regime obbligatorio dell'albo professionale è prevista dall'art.1, quarto comma, legge 2 novembre 1979, n. 12, allo scopo di alleggerire i costi di gestione di imprese dalle ridotte dimensioni socio-economiche)”. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26294 del 17 maggio 2021)

 

 

Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale e responsabilità medica.

 

Per fissare una consulenza o assistenza, contattare l'Avv. Beatrice Lizzio all'indirizzo mail: avvbeatricelizzio@gmail.com

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